IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO 
                           (Sezione prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  224  del  2016,  proposto  da:   Ente   nazionale
protezione animali E.N.P.A. ONLUS,  LAV  Lega  antivivisezione  ONLUS
ente morale, Lega nazionale per la difesa del cane,  in  persona  dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e  difesi
dagli avvocati Michele Pezone e  Valentina  Stefutti,  con  domicilio
eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Iannini in L'Aquila,  via
Corradino D'Ascanio n. 11, contro la Provincia di Teramo, in  persona
del  legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentato   e   difeso
dall'avvocato Gaetano D'Ignazio, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso
Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.  27,
nei confronti di ATC Vomano  Fino,  ATC  Salinello,  in  persona  dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e  difesi
dall'avvocato Matteo Flamminj, domiciliato ex art. 25  c.p.a.  presso
Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.  27,
per l'annullamento della deliberazione n. 92 del 10 marzo 2016 avente
ad oggetto «caccia pesca micologia - approvazione piano di  controllo
triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi». 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Teramo
e di ATC Vomano Fino e di ATC Salinello; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  10  gennaio  2018  la
dott.ssa  Lucia  Gizzi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Con ricorso ritualmente notificato, gli enti in epigrafe indicati
impugnavano, chiedendone l'annullamento, la delibera n. 92 del  2016,
con cui la Provincia di Teramo ha  adottato  il  piano  di  controllo
triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi. 
    A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: 
        A) violazione dell'art. 19  della  legge  n.  157  del  1992,
dell'art.  3  della  legge  n.  241  del   1990   ed   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  44,  comma  6,  lettera  c),  della  legge
regionale n. 10 del 2004. Nel provvedimento gravato, infatti, non  si
darebbe conto del previo esperimento di metodi ecologici e  del  loro
risultato, procedendosi direttamente  all'abbattimento  della  specie
considerata. Inoltre, non  risulterebbe  un  accertamento  probatorio
adeguato in ordine alla presenza  certa  e  attuale,  sul  territorio
provinciale, di un numero di volpi  che  possa  ritenersi  eccessivo,
nonche'  in  ordine  all'esistenza  di  danni  rilevanti  causalmente
riconducibili  alla  specie  in  questione.  Infine,  le  misure   di
abbattimento e contenimento  dovrebbero  essere  attuate,  oltre  che
dalle guardie venatorie, provinciali  o  volontarie,  dai  cacciatori
iscritti o ammessi agli ATC interessati ai sensi dell'art. 44,  comma
6, della legge regionale n. 10 del 2004. La norma  regionale  sarebbe
pero' incostituzionale, perche' consente l'attuazione  del  piano  da
parte di soggetti diversi da quelli indicati nella norma statale; 
        B)  difetto  di  motivazione  e  istruttoria,  in  quanto  il
provvedimento gravato - pur discostandosi dal parere obbligatorio  ma
non  vincolante  dell'ISPRA  -  non   motiverebbe   adeguatamente   e
sufficientemente l'impiego del metodo della girata; 
        C) eccesso di  potere,  in  quanto  lo  scopo  effettivamente
perseguito dalla provincia non sarebbe  quello  di  riequilibrare  la
popolazione delle  volpi,  ma  quello  di  proteggere  le  specie  di
interesse venatorio. 
    Si costituivano in giudizio la Provincia di Teramo e  gli  ambiti
territoriali di caccia del Vomano e di Salinello. 
    Con ordinanza n. 23 del 2017, il Tribunale rigettava  la  domanda
cautelare ritenendo «la sufficienza della piana e diffusa motivazione
della Provincia resistente  addotta  sull'operato  discostamento  dal
parere ISPRA, essenzialmente basato sulla ritenuta (e non  confutata)
insufficienza delle altre tecniche ai fini del  raggiungimento  degli
obiettivi sottesi all'approvazione del piano di controllo». 
    Alla pubblica udienza del 10 gennaio  2018,  previo  deposito  di
memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione. 
    Ritiene il Tribunale di dover sollevare, in riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2 e  6,  della  legge
regionale Abruzzo 28 gennaio 2004,  n.  10  (Normativa  organica  per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  la  protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), nella  parte  in  cui
prevede  che  «I  soggetti  attuatori  possono  avvalersi  (...)  dei
cacciatori iscritti o ammessi agli  ATC  interessati  nominativamente
segnalati dai comitati di gestione» e che «I piani di cui al presente
articolo sono attuati: (...) 
        c)   dai   cacciatori   iscritti   negli   ATC    interessati
nominativamente segnalati dal comitato di gestione». 
    In punto di rilevanza della questione, si osserva quanto segue. 
    Oggetto di gravame e' la delibera n. 92  del  2016,  con  cui  la
Provincia di Teramo ha  adottato  il  piano  di  controllo  triennale
2016/2018 delle popolazioni delle volpi. 
    I motivi di ricorso prospettati sono  infondati,  per  quanto  si
dira' piu' dettagliatamente e motivatamente nella sentenza di merito. 
    L'unica censura dotata di  fondamento  e'  quella  relativa  alla
violazione dell'art. 19 della legge  n.  157  del  1992,  concernente
l'individuazione, quali soggetti attuatori del piano di  contenimento
e abbattimento gravato, dei  cacciatori  non  proprietari  dei  fondi
interessati dal piano stesso. 
    Ed invero, l'art. 19, comma 2, citato  prevede  che  «Tali  piani
devono  essere  attuati  dalle  guardie  venatorie  dipendenti  dalle
amministrazioni  provinciali.   Queste   ultime   potranno   altresi'
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano
i  piani  medesimi,  purche'  muniti  di  licenza   per   l'esercizio
venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle  guardie  comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio». 
    Le guardie venatorie  provinciali,  deputate  all'attuazione  dei
piani di abbattimento ex  art.  19  citato,  possono  avvalersi,  tra
l'altro, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si  attuano
i piani medesimi, ma non anche dei cacciatori che tali non siano. 
    La  delibera  impugnata  con  il  ricorso  introduttivo,  laddove
prevede  questa  possibilita',  sarebbe  pertanto   illegittima   per
violazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992. 
    Tuttavia, la legge regionale n. 10 del 2004, all'art.  44,  comma
4, prevede che «I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie
dipendenti dalle province e dalle  guardie  venatorie  volontarie.  I
soggetti attuatori possono avvalersi  [tra  l'altro]  dei  cacciatori
iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai
comitati di gestione». Il comma 6, poi, chiarisce che «I piani di cui
al presente articolo sono attuati: (...) 
        c)   dai   cacciatori   iscritti   negli   ATC    interessati
nominativamente segnalati dal comitato di gestione». 
    Alla luce di quanto detto, e' evidente che la questione sollevata
e' rilevatane, in quanto, in caso di suo eventuale accoglimento e  di
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2 e
6, della legge regionale n.  10  del  2004,  il  ricorso  avverso  la
delibera n. 92 del 2016 della Provincia di Teramo, seppur questa  sia
conforme alla censurata norma regionale, sarebbe fondato  e  andrebbe
accolto per violazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 sotto
il profilo suindicato. 
    La  questione,  oltre  che  rilevante,  e'   non   manifestamente
infondata in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost., secondo quanto gia' statuito  dalla  Corte  costituzionale  da
ultimo con la sentenza n. 139 del 2017. 
    La norma regionale impugnata, infatti, consente l'attuazione  dei
piani di abbattimento anche da parte di cacciatori iscritti o ammessi
agli ATC  interessati,  nominativamente  segnalati  dai  comitati  di
gestione. 
    L'art. 19, comma 2, della legge n.  157  del  1992,  invece,  non
permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che
non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale  si  attua  il
piano (sentenza n. 139 del 2017). 
    La Corte costituzionale, peraltro, ha gia' ritenuto che «l'elenco
contenuto nella norma statale, con riguardo  alle  persone  abilitate
all'attivita' in questione, e' tassativo, e che una sua  integrazione
da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di
tutela dell'ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e  n.  392  del  2005;
ordinanza n. 44 del 20 12)» (sentenza n. 139 del 2017).